Art. 23 · Pratiche pendenti su denunzia dell'autorità di p.s.
Parte II

Art. 23

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Pratiche pendenti su denunzia dell'autorità di p.s.

In vigore dal 29 ott 1934
Le pratiche pendenti avanti il presidente del tribunale su denunzia dell'autorità di pubblica sicurezza, a norma degli articoli 177, 178 e 179 della legge sulla pubblica sicurezza, sono trasmesse al tribunale per i minorenni per i provvedimenti indicati negli della legge. Se pende il ricorso dell'esercente la patria potestà o la tutela o del pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale, la definizione del gravame è deferita al presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni. Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-23