Parte II

Art. 28

Spese d'ufficio.

In vigore dal 29 ott 1934
Sino a nuova disposizione, alle spese di ufficio del tribunale per i minorenni provvede il cancelliere del tribunale del luogo con l'assegno per le spese di ufficio del tribunale stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo