Parte II
Art. 28
28 / 29Spese d'ufficio.
In vigore dal 29 ott 1934
Sino a nuova disposizione, alle spese di ufficio del tribunale per i minorenni provvede il cancelliere del tribunale del luogo con l'assegno per le spese di ufficio del tribunale stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-28