Parte I
Art. 17
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.
In vigore dal 29 ott 1934
Registri.
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-17