Parte I

Art. 17

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.

In vigore dal 29 ott 1934
Registri. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.
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