Parte I

Art. 12

Distinzione degli stabilimenti per minorenni.

In vigore dal 29 ott 1934
In distinti stabilimenti, o in distinte sezioni degli stabilimenti, si provvede alla rieducazione di gruppi omogenei formati secondo l'età, lo sviluppo fisico e le condizioni intellettuali dei minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-12

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