Parte I

Art. 7

Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorità giudiziarie.

In vigore dal 29 ott 1934
Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento preveduto dall' della legge anche quando da altre autorità giudiziarie sia stato concesso al minorenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-7

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