Parte I

Art. 4

Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati.

In vigore dal 29 ott 1934
Il minore arrestato senza ordine o mandato, dell'autorità giudiziaria in luogo diverso dalla sede del tribunale per minorenni è messo a disposizione del pretore o del procuratore del Re del luogo dell'arresto, il quale procede all'interrogatorio a termine dell'art. 245 del Codice procedura penale, provvede a norma del successivo art. 246 e trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-4

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