Parte I

Art. 6

Copia delle sentenze di altre autorità giudiziarie.

In vigore dal 29 ott 1934
Tutte le autorità giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni devono trasmetterne copia al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-6

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