Parte I
Art. 8
Casellario giudiziario.
In vigore dal 29 ott 1934
Gli estratti dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi previsti dalla legge, sono trasmessi agli uffici del casellario indicati nell'art. 603 del codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-8