Parte I

Art. 9

Ammissione al gratuito patrocinio.

In vigore dal 29 ott 1934
Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, per l'attuazione del codice di procedura penale. Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio è concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentiti le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.
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