Parte I
Art. 13
13 / 29Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali
In vigore dal 29 ott 1934
Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali dei minorenni.
Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni.
I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-13