REGIO DECRETO·n. 929·5 aprile 1928
Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti.
Vigente dal 14 dicembre 2009 29 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli
Art. 2La stazzatura è eseguita nel Regno. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni può autorizz
Art. 3I periti stazzatori, nei casi indicati nel precedente articolo, compilano i certificati di
Art. 4Fuori dei casi sopra indicati, i Regi agenti diplomatici e consolari osserveranno le segue
Art. 5Per la stazzatura dei piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga na
Art. 6La stazzatura delle navi a vela, con coperta, di stazza lorda non superiore a 20 tonnellat
Art. 7Quando sia dubbio se la stazzatura di una nave debba essere affidata al Registro italiano
Art. 8I proprietari e gli armatori possono assistere personalmente alle operazioni di stazzatura
Art. 9I certificati di stazza delle navi sono compilati in doppio originale secondo il modello s
Art. 10Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza deve essere eseguito con
Art. 11L'ufficiale di porto, prima di stendere il processo verbale sui due esemplari del certific
Art. 12L'ufficiale di porto che stende il processo verbale deve scrivere in tutte lettere i numer
Art. 13Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o
Art. 14I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui
Art. 15Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscr