Art. 8

In vigore dal 29 mag 1928
I proprietari e gli armatori possono assistere personalmente alle operazioni di stazzatura della loro nave, o delegare all'uopo una persona di loro fiducia. La delegazione consterà da dichiarazione firmata dall'interessato e sarà prodotta direttamente o per il tramite dell'autorità marittima del luogo in cui egli ha la sua residenza a quella del luogo ove si opera la stazzatura. Questa ultima ne informerà il Registro italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-8

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