Art. 5
In vigore dal 29 mag 1928
Per la stazzatura dei piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione il Registro italiano deve designare periti stazzatori muniti del diploma di laurea di ingegnere navale e meccanico conseguito nel Regno.
Per la stazzatura delle altre navi con coperta, a vapore od a vela, eccettuate quelle indicate all'articolo seguente, possono essere designati periti stazzatori aventi la qualità d'ingegnere navale o di costruttore navale di 1ª e 2ª classe o altre persone abilitate alle funzioni di perito stazzatore a norma dell'art. 295 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile
La stazzatura delle navi senza coperta e dei galleggianti con o senza coperta è eseguita da ufficiali o sott'ufficiali di porto, da incaricati marittimi o da delegati di spiaggia, designati dal comandante del compartimento marittimo; può tuttavia l'autorità marittima, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ricorrere all'opera del Registro italiano.
I piroscafi rimorchiatori con coperta, anche se inscritti nei registri dei galleggianti, sono considerati, agli effetti della stazzatura, quali navi con coperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-5