Art. 1

In vigore dal 29 mag 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 43 e 461 del Codice per la marina mercantile; Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª); Visti i Regi decreti 10 marzo 1910, n. 151, e 30 dicembre 1920, n. 1968; Visto il R. decreto 29 agosto 1922, n. 1352; Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138; Riconosciuta la necessità di coordinare le norme relative alle operazioni di stazzatura delle navi, con le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti, salvo le eccezioni di cui ai successivi , sono eseguite dal Registro italiano che provvede a mezzo di periti stazzatori ammessi ad esercitare tale ufficio ai sensi degli articoli 293, 294 e 295 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile e dell' del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-1

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