Art. 4

In vigore dal 29 mag 1928
Fuori dei casi sopra indicati, i Regi agenti diplomatici e consolari osserveranno le seguenti norme: Se la nave è di nuova costruzione e non sia stata peranco coperta da alcuna bandiera, la faranno provvisoriamente stazzare secondo il metodo locale da un tecnico da loro designato scelto di concerto con l'Agenzia del Registro italiano, ove questa esista sul luogo, ed inscriveranno il tonnellaggio accertato sul passavanti provvisorio. Se invece trattasi di una nave già coperta di bandiera estera che si debba far nazionale, i Regi agenti diplomatici e consolari la sottoporranno, col metodo locale, alla stazzatura, se ne facessero domanda gli interessati. Altrimenti si limiteranno ad inscrivere sul passavanti provvisorio il tonnellaggio risultante dalle carte di bordo estere, di cui la nave era munita. In ambedue i casi la stazzatura, secondo il metodo vigente nel Regno, verrà eseguita tosto che la nave approdi ad uno dei porti dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-4

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Art. 4 Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. — Testo vigente | Portale Normativo