Art. 7

In vigore dal 29 mag 1928
Quando sia dubbio se la stazzatura di una nave debba essere affidata al Registro italiano o ad ufficiali delle capitanerie, l'ufficio di porto fa, se si tratta di prima stazzatura, un calcolo approssimativo analogamente a quanto prescritto dall'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e dispone a seconda del risultato. Nel caso di ristazzatura la competenza verrà determinata prendendo per base la stazza lorda risultante dal precedente certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo