Art. 12

In vigore dal 29 mag 1928
L'ufficiale di porto che stende il processo verbale deve scrivere in tutte lettere i numeri indicanti la stazza lorda e la stazza netta della nave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-12

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Art. 12 Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. — Testo vigente | Portale Normativo