Art. 13
In vigore dal 29 mag 1928
Ogni processo verbale deve essere firmato dal perito stazzatore, poscia dal proprietario o dall'armatore della nave, ovvero dalla persona che essi abbiano delegata, dai testimoni ed in ultimo dall'ufficiale di porto, il quale deve apporre su di esso il bollo di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-13