Art. 11
In vigore dal 29 mag 1928
L'ufficiale di porto, prima di stendere il processo verbale sui due esemplari del certificato di stazza che il perito stazzatore gli deve presentare, con l'assistenza di due testimoni e degli interessati o dei loro delegati, verifica se i dati scritti in ciascuno dei suddetti esemplari siano identici e collocati nelle corrispondenti caselle e che non vi siano abrasioni o cancellature.
Occorrendo fa ricopiare dal perito stazzatore i certificati contenenti dati errati, o collocati fuori posto, ovvero cancellature od abrasioni, e fa aggiungere le annotazioni che mancassero in qualche esemplare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-11