Art. 15
In vigore dal 29 mag 1928
Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscritta, la capitaneria del compartimento nel quale è stata stazzata trattiene copia del certificato di stazza e trasmette i due originali all'ufficio di inscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-15