Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 29 mag 1928
Se la nave non è stazzata nel compartimento o nel circondario in cui è o deve essere inscritta, la capitaneria del compartimento nel quale è stata stazzata trattiene copia del certificato di stazza e trasmette i due originali all'ufficio di inscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-15