Art. 14
In vigore dal 29 mag 1928
I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui matricole la nave è o deve essere inscritta.
La capitaneria o l'ufficio marittimo dà un numero ai suddetti verbali e lo scrive sotto alle parole: « Certificato di stazza », come dall'esempio seguente:
Certificato di stazza
N.... del Compartimento marittimo di.......
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-14