Art. 14

In vigore dal 29 mag 1928
I due verbali sono trasmessi alla capitaneria di porto od all'ufficio marittimo nelle cui matricole la nave è o deve essere inscritta. La capitaneria o l'ufficio marittimo dà un numero ai suddetti verbali e lo scrive sotto alle parole: « Certificato di stazza », come dall'esempio seguente: Certificato di stazza N.... del Compartimento marittimo di.......
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-14

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