Art. 9
In vigore dal 29 mag 1928
I certificati di stazza delle navi sono compilati in doppio originale secondo il modello stabilito. Il perito vi deve trascrivere di sua propria mano il risultato delle operazioni eseguite. Al certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza scritto pure di pugno del perito. I risultati della stazzatura dei galleggianti e delle navi senza coperta saranno fatti constare mediante verbale in forma amministrativa compilato dal funzionario che ha eseguita la stazzatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-9