Art. 6

In vigore dal 29 mag 1928
La stazzatura delle navi a vela, con coperta, di stazza lorda non superiore a 20 tonnellate, è eseguita da ufficiali delle capitanerie di porto, che non siano a capo dell'ufficio compartimentale o circondariale, nella cui giurisdizione trovasi la nave da stazzare, e che siano di grado inferiore a colui che dispone per la stazzatura. Agli ufficiali suddetti non è applicabile la disposizione dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-6

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Art. 6 Disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti. — Testo vigente | Portale Normativo