Art. 10
In vigore dal 29 mag 1928
Il deposito presso l'autorità marittima dei certificati di stazza deve essere eseguito con l'adempimento di tutte le formalità prescritte pel deposito delle perizie giudiziarie.
Il giuramento, però, segue le operazioni di stazzatura.
Tale giuramento deve essere prestato dai periti all'atto del deposito dei certificati innanzi al comandante del porto o ad ufficiale di porto da lui delegato, nei modi stabiliti dall'art. 226 del Codice di procedura civile. Il comandante o l'ufficiale di porto deve avvertire il giurante ed i giuranti che ogni perito stazzatore, il quale depositi un falso certificato, è soggetto alle pene comminate dal Codice per la marina mercantile per falsità in atti marittimi.
Adempiuta la formalità del giuramento, viene steso il processo verbale sul certificato di stazza secondo il modulo stabilito.
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