Art. 2

In vigore dal 29 mag 1928
La stazzatura è eseguita nel Regno. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero: a) di navi nazionali che devono rimanere permanentemente all'estero; b) di navi di nuova costruzione, o provenienti da bandiera estera, destinate ad assumere la nazionalità italiana o che debbono cambiare l'atto di nazionalità per avvenute alterazioni nel tipo o nel tonnellaggio, quando tali navi, prima di approdare in un porto dello Stato, debbano compiere uno o più viaggi all'estero. Nel caso previsto alla lettera a) il Ministero delle comunicazioni darà speciali disposizioni sul modo di effettuare e di dimostrare la stazzatura. Nei casi previsti alla lettera b) la stazzatura potrà essere fatta, sempre a cura del Registro italiano, da periti stazzatori abilitati nel Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-2

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