Art. 2
In vigore dal 29 mag 1928
La stazzatura è eseguita nel Regno. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero:
a) di navi nazionali che devono rimanere permanentemente all'estero;
b) di navi di nuova costruzione, o provenienti da bandiera estera, destinate ad assumere la nazionalità italiana o che debbono cambiare l'atto di nazionalità per avvenute alterazioni nel tipo o nel tonnellaggio, quando tali navi, prima di approdare in un porto dello Stato, debbano compiere uno o più viaggi all'estero.
Nel caso previsto alla lettera a) il Ministero delle comunicazioni darà speciali disposizioni sul modo di effettuare e di dimostrare la stazzatura.
Nei casi previsti alla lettera b) la stazzatura potrà essere fatta, sempre a cura del Registro italiano, da periti stazzatori abilitati nel Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-2