Art. 21

In vigore dal 29 mag 1928
Prima di modificare la sistemazione, la destinazione o la distribuzione interna dei locali di una nave già stazzata, occorre darne avviso all'ufficio di porto. Questo, sempre che siano state eseguite modificazioni che possano avere per effetto di alterare il tonnellaggio, fa procedere alla ristazzatura totale o parziale a spese degli interessati. Se il tonnellaggio risultasse diverso da quello inscritto nell'atto di nazionalità, l'ufficio di porto ritirerà tale documento ed inviterà gli armatori o i proprietari a chiederne uno nuovo. Altrettanto si dovrà fare anche nel caso in cui non sia stato alterato il tonnellaggio, ma la configurazione dello scafo o dell'alberatura siano state mutate in guisa da non corrispondere più alle indicazioni dell'atto di nazionalità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-21

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