Art. 26
In vigore dal 29 mag 1928
La stazzatura e la ristazzatura possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Ministro per le comunicazioni, il quale decide, sentiti, ove del caso, i Corpi consultivi competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-26