Art. 27

In vigore dal 29 mag 1928
È sempre in facoltà del Ministero delle comunicazioni di ordinare la ristazzatura di qualsiasi nave o galleggiante nazionali. La ristazzatura può essere eseguita, a giudizio del Ministero, dal Registro italiano, o da una Commissione nominata dal Ministero stesso composta di tre tecnici abilitati alle funzioni di perito stazzatore, uno dei quali sarà designato dal Registro italiano. Nell'uno e nell'altro caso si seguiranno le norme contenute negli articoli precedenti. Alle operazioni di ristazzatura sarà invitato ad assistere il perito che ha eseguito la stazzatura precedente. Le spese per la ristazzatura saranno a carico dell'armatore e liquidate secondo le tariffe di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-27

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