Art. 23
In vigore dal 29 mag 1928
Spetta al Ministero delle comunicazioni di risolvere i dubbi o i quesiti proposti dai periti stazzatori.
Tali dubbi o quesiti devono essere comunicati al Ministero, per il tramite delle direzioni marittime interessate, con il parere del Registro italiano e con le eventuali osservazioni delle direzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-23