Art. 29
In vigore dal 29 mag 1928
Sono abrogati gli articoli dal 263 al 291 inclusi del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, i Regi decreti 10 marzo 1910, n. 151, e 30 dicembre 1920, n. 1968, il decreto Ministeriale 14 febbraio 1925, che fissa le tariffe per la stazzatura delle navi secondo le regole per il Canale di Suez e per il Canale di Panama, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Rocco -
Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 71. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-05;929#art-29