Art. 1

In vigore dal 2 apr 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli del codice della navigazione; Visto il regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, concernente disposizioni per le operazioni di stazzatura delle navi; Visto l', lettera c), del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3235; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 958, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata a Londra il 23 giugno 1969; Ritenuta la necessità di aggiornare, limitatamente alle navi disciplinate dalla predetta convenzione internazionale, le procedure attinenti alle operazioni di stazzatura nonché al rilascio dei certificati di stazza; Udito il Consiglio superiore della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 gennaio 1984; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile; EMANA il seguente regolamento: . Le disposizioni del presente regolamento riguardano la stazzatura, secondo le regole tecniche contenute negli allegati alla convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali. Le predette disposizioni si riferiscono sia alle navi da stazzare in Italia, sia a quelle da stazzare all'estero, ai sensi del primo comma dell'art. 139 del codice della navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo