Art. 5
In vigore dal 2 apr 1984
I certificati di stazza delle navi, conformi ai modelli stabiliti dall'allegato 2 della convenzione di Londra, sono compilati in triplice originale, di cui uno viene depositato presso l'ufficio d'iscrizione della nave, uno è conservato presso il compartimento marittimo che l'ha rilasciato ed uno viene consegnato al proprietario della nave.
Ove il certificato venga rilasciato dall'autorità consolare, ai sensi del secondo comma dell', esso è compilato in duplice originale, di cui uno viene conservato dall'autorità consolare stessa ed uno è consegnato al proprietario della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-5