Art. 6
In vigore dal 2 apr 1984
I certificati di stazza, a cura del compartimento marittimo o dell'ufficio consolare che li rilascia, devono essere annotati in apposito registro con una numerazione progressiva corrispondente a quella indicata nei certificati stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-6