Art. 9

In vigore dal 2 apr 1984
Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, cui compete la vigilanza dei lavori di trasformazione o riparazione delle navi, ove nel corso di tali lavori rilevi l'esigenza della eventuale ristazzatura, deve darne comunicazione al capo del compartimento marittimo o all'autorità consolare dove trovasi la nave, che dispone la ristazzatura stessa. Le relative operazioni sono eseguite dall'istituto che ha la vigilanza sui lavori. Le conseguenti spese sono a carico del proprietario della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-9

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Art. 9 Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo