Art. 12

In vigore dal 2 apr 1984
Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri metodologici per l'applicazione della normativa contenuta nelle regole di calcolo enunciate negli allegati alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958. Il Registro italiano navale, ovvero altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, presenta al Ministero della marina mercantile gli eventuali quesiti sull'applicazione della predetta normativa, relativamente ai quali viene, se del caso, opportunamente interessato l'I.M.O.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-12

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