Art. 13
In vigore dal 2 apr 1984
Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ove sorgano sospetti di reato a carico del perito stazzatore deve darne comunicazione all'autorità marittima competente la quale, espletati i necessari accertamenti, se ritiene i sospetti fondati, provvede per la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-13