Art. 11
In vigore dal 2 apr 1984
È in facoltà del Ministro della marina mercantile disporre la ristazzatura della nave.
La ristazzatura della nave è obbligatoria ove l'Amministrazione della marina mercantile sia stata informata ai termini dell', punto 3, della convenzione di Londra, che le caratteristiche principali della nave differiscono dalle indicazioni contenute nel certificato internazionale di stazza rilasciato dall'Amministrazione medesima.
Le operazioni di ristazzatura sono eseguite, su scelta del Ministro della marina mercantile, dal Registro italiano navale ovvero da altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, alla presenza di tecnici dello stesso Ministero. Esse devono essere eseguite compatibilmente con l'impiego della nave e comunque non oltre sei mesi dalla data in cui vengono disposte.
Le spese per la ristazzatura sono a carico del proprietario della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-11