Art. 7
In vigore dal 2 apr 1984
Fatta salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell', l'autorità consolare competente, all'atto della nazionalizzazione delle navi provenienti da bandiera estera munite di certificato internazionale di stazza ai sensi della convenzione internazionale adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 22 ottobre 1973, n. 958, acquisisce il certificato stesso ed il relativo quadro dei calcoli.
Il certificato di stazza, in originale o in copia autentica, viene consegnato al proprietario della nave ed altra copia unitamente al quadro dei calcoli sono trasmessi al Ministero della marina mercantile.
Ove la nave non sia munita di certificato internazionale di stazza rilasciato dal Paese di provenienza, ai fini della emissione del documento che ne abiliti temporaneamente la navigazione deve essere previamente rilasciato il certificato stesso nei modi e nelle forme stabiliti nel presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-7