Art. 8
In vigore dal 2 apr 1984
Le operazioni di stazzatura sono disposte dal capo del compartimento marittimo o dall'autorità consolare nella cui competenza territoriale esse devono essere effettuate su richiesta del proprietario ai predetti uffici.
Ove tali operazioni vengano effettuate in Italia, la richiesta, che deve contenere, nel caso che siano autorizzati più istituti ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, l'indicazione dell'Istituto al quale sono affidate le operazioni di stazzatura, è inviata all'ispettorato del Registro italiano navale competente per territorio, ovvero al competente ufficio degli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi del citato del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
Nel caso in cui le operazioni di stazzatura vengano effettuate all'estero, ai sensi del primo comma dello art. 139 del codice della navigazione - ottenuta la relativa autorizzazione del Ministro della marina mercantile - le predette richieste sono inviate alla Direzione generale del Registro italiano navale, ovvero di altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dello del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che dispone, a tal fine, l'invio di propri periti nel luogo dove la nave deve essere stazzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-8