Art. 10

In vigore dal 2 apr 1984
Alle operazioni di stazzatura e di ristazzatura può assistere il proprietario della nave ovvero altra persona che sia stata delegata dal proprietario medesimo mediante dichiarazione sottoscritta ed esibita al Registro italiano navale ovvero ad altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
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