DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 46·2 febbraio 1984
Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali.
Vigente dal 2 aprile 1984 15 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 12Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri metodologici
Art. 13Il Registro italiano navale od altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell'art.
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Art. 15Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic