Art. 15
In vigore dal 2 apr 1984
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle nello stesso contenute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1984
PERTINI
CRAXI - CARTA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-15