Art. 2

In vigore dal 2 apr 1984
Le operazioni strumentali di stazzatura della nave, ivi compresa la compilazione del relativo quadro dei calcoli, sono eseguite dal Registro italiano navale e dagli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340. I quadri dei calcoli sono conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo