Art. 2
In vigore dal 2 apr 1984
Le operazioni strumentali di stazzatura della nave, ivi compresa la compilazione del relativo quadro dei calcoli, sono eseguite dal Registro italiano navale e dagli altri istituti eventualmente autorizzati ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
I quadri dei calcoli sono conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-2