Art. 4

In vigore dal 2 apr 1984
Il certificato di stazza è rilasciato dal capo del compartimento marittimo in cui è o viene iscritta la nave. Al capo del compartimento marittimo competente il Registro italiano navale o altro istituto eventualmente autorizzato ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, deve trasmettere il quadro dei calcoli di cui al precedente . Il certificato di stazza, ove la nave non ne sia già munita in quanto proveniente dalle matricole o dai registri tenuti dall'autorità marittima, è rilasciato dall'autorità consolare presso le cui matricole o registri è o viene iscritta la nave stessa ai sensi dell'art. 148 del codice della navigazione. A tale autorità è trasmesso il quadro dei calcoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-4

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Art. 4 Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo