Art. 3
In vigore dal 2 apr 1984
Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri in base ai quali la stazzatura deve essere eseguita da ingegneri navali o da altri periti stazzatori abilitati a norma dell'art. 306 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-3