Art. 3

In vigore dal 2 apr 1984
Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina i criteri in base ai quali la stazzatura deve essere eseguita da ingegneri navali o da altri periti stazzatori abilitati a norma dell'art. 306 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-02-02;46#art-3

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