REGIO DECRETO·n. CCCCIII·19 settembre 1907
Che approva lo statuto pel riordinamento dell'Istituto d'arti e mestieri per le Marche fondato in Fermo.
Vigente dal 21 ottobre 1907 25 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2Alle spese di mantenimento dell'Istituto concorrono: il Ministero di agricoltura, industri
Art. 3La scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica e della elettrotecnica
Art. 4La scuola comprende un corso inferiore ed un corso superiore della durata di tre anni cias
Art. 5Per essere ammessi al primo anno del corso inferiore occorre avere dodici anni compiuti ed
Art. 6In omaggio alle tavole di fondazione avranno la preferenza nelle ammissioni all'Istituto i
Art. 7L'anno scolastico dura dal 1° ottobre al 15 luglio. Le officine restano aperte tutto l'ann
Art. 8Ai licenziati dal corso inferiore sarà rilasciato un certificato di licenza. Ai licenziati
Art. 9L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di
Art. 10Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) presiede all'amministrazion
Art. 11Il Consiglio d'amministrazione si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui
Art. 12Il presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta l'Istituto di fronte all'autorit
Art. 13La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per qu
Art. 14Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 15Il direttore provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi di brevi assenze; nei casi