Art. 3
In vigore dal 5 nov 1907
La scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica e della elettrotecnica allo scopo di formare abili meccanici, elettricisti e capi-tecnici o direttori di reparto in officine industriali.
Alle due sezioni altre potranno esserne aggiunte con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio d'amministrazione a previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-3