Art. 4
In vigore dal 5 nov 1907
La scuola comprende un corso inferiore ed un corso superiore della durata di tre anni ciascuno.
Il corso inferiore è fino a sè stesso ed apre l'adito al corso superiore.
Le esercitazioni pratiche sono compiute in apposite officine le quali comprendono i seguenti reparti:
1. Falegnami modellisti - 2. Fonditori - 3. Fucinatori - 4.
Congegnatori - 5. Conduttori di macchine - 6. Elettricisti.
Alla scuola sono pure annessi dei laboratori per gli esercizi sperimentali di fisica e di chimica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-19;403#art-4